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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia
i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del
decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, con esclusione della
disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato
indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti
ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla
canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista
dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per
chilogrammo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE -
FERRARI AGGRADI -
PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE