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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia
di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano
in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse
all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con
esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della
indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si
applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante
dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata
nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la
quota pensionabile di lire quindicimila.
Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude
l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6
marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.
Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di
cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il
trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo,
con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio
speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e
successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7
novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennita'
di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio
industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale
gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale
differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al
secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti
predetti.
Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il
personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si
applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di
pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota,
osservatore e specialista.