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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
da 625 milioni di dollari a 1.000 milioni di dollari, della quota di
partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, in
attuazione della risoluzione n. 25.3 del 9 febbraio 1970, del
consiglio dei governatori del Fondo stesso relativa all'aumento delle
quote di partecipazione dei paesi membri, ai sensi dell'articolo III,
sezione 2, dello statuto del Fondo approvato e reso esecutivo con la
legge 23 marzo 1947, n. 132.