Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo
unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata
in vigore della stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE