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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'anzianita' di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il
conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di
ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze
biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica
e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la
laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere
considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneita'
a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto del servizio
di analisi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE