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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli
effetti.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, e' sostituito dal seguente:
"Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga
disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di
altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio
regionale".