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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e'
corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di
180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe
in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in
costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le
festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200
giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima,
quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma
precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura
ambulatoriale.
L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico
dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti,
di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore
industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in
luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di
lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e'
dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia
diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.