Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la
sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della
pensione, assegno o indennita' di guerra a seguito di condanna
penale.
Sono, altresi', abrogate le disposizioni che contemplano la
riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui
al precedente comma.