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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio
italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto
1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun
versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di
cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro e'
autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio
predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.