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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971,
rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1
del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella
legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e
finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi,
successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947,
n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n.
736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE