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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale militare che, per infermita' contratta per causa di
servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una
delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10
agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' concesso un equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.
L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo
nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse.