Legge Ordinaria n. 1094 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1971 n. 8)
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  militare  che, per infermita' contratta per causa di
servizio  ordinario,  abbia subito una menomazione ascrivibile ad una
delle  categorie  di  cui  alle  tabelle  A e B annesse alla legge 10
agosto  1950, n. 648, e successive modificazioni, e' concesso un equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.
  L'infermita'  non  prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo
nel  caso  in  cui  sia  da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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