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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n.
631, sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di
promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia,
sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e'
amministrato.
I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati
registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".