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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e
di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di
indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli
articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni
di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto
individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti
volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963,
n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4
della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle
anzidette due Casse.
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili
posticipati di uguale misura.