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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e sostituito dal
seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le
attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque
denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse
individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono
soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve
conformarsi alle norme degli articoli successivi.
Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il
domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli
da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio
della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo
2.
Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle
norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli
organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per
l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n.
860.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o
parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico
dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non
implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come
quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore,
manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".