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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma
dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere
venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a
grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con
l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione
stessa.