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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge
27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei
lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli
ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non
superiore ad ispettore generale, che hanno superato il
sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre
1973.
Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, gia'
trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che,
successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di eta'
per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio,
con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a
riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge.
I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere
confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di
eta'.