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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle
carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato,
prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed
integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, e'
sostituita dalla seguente:
DIRITTO DI VISITA (1)
------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
In
In
importazione
esportazione
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-----------------------------------------
------------
-----------
A. - Animali mammiferi vivi:
I. Delle seguenti specie domestiche:
a) cavalli, asini, muli e bardotti;
della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo per capo
1.000
1.000
b) della specie suina....... per capo
400
400
c) della specie ovina e caprina......
per capo
100
100
d) conigli............... per 100 kg.
1.000
1.000
e) vitellame giovane destinato al-
l'ingrasso di peso non superiore
ai 300 chilogrammi....... per capo
500
500
II. Delle seguenti specie selvatiche:
equidi, ruminanti, suini per 100 kg.
1.000
1.000
III. Lemuri o proscimmie, chirotteri,
insettivori, roditori, maldentati,
monotreni.............. per 100 kg.
500
500
IV. Altri:
a) di peso unitario uguale o inferio-
re a 100 chilogrammi..... per capo
500
500
b) di peso unitario superiore a 100
chilogrammi per capo
1.000
1.000
B. - Altri animali vivi:
I. Volatili da cortile (galli, galli-
ne, polli, anatre, oche, tacchini,
faraone, e loro piccoli comunque
allevati); piccioni domestici......
per 100 kg.
1.000
1.000
II. Uccelli e rettili...... per 100 kg.
1.000
1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (com-
presi i testacei) e mammiferi mari-
a) diversi da quelli destinati alla
alimentazione umana... per 100 kg.
500
500
b) destinati alla alimentazione umana
per 100 kg.
150
150
IV. Altri.................. per 100 kg.
500
500
(1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni
diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.
DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI
---------------------------
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
In
In
importazione
esportazione
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---------------------------------------
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-----------
C. * Prodotti surgelati di origine animale
o contenenti prodotti di origine ani-
male, atti all'alimentazione umana,
esclusi i prodotti di cui alla suc-
cessiva voce E, punto I.. per 100 kg.
1.000
-
D. * Carni e frattaglie commestibili (com-
preso il lardo), comunque conservate
o preparate; altre preparazioni e
conserve di carni o di frattaglie;
estratti e sughi di carne; minestre e
brodi, preparati, contenenti carne:
I. Carni bovine congelate:
a) per uso alimentare diretto......
per 100 kg.
500
-
b) per uso industriale per 100 kg.
300
-
II. Altri................. per 100 kg.
1.000
-
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compre-
si i testacei), atti alla alimenta-
zione umana:
I. Freschi, refrigerati o congelati,
surgelati per 100 kg.
150
-
II. Salati o in salamoia, secchi o af-
fumicati per 100 kg.
200
-
III. Preparati o conservati per 100 kg.
450
-
F. - Latte atto all'alimentazione umana
(compreso quello di pecora e di ca-
pra):
I. Fresco, intero o scremato.........
per 100 kg.
200
-
II. Conservato, concentrato o comunque
preparato per 100 kg.
400
-
III. Latticello e siero di latte.......
per 100 kg.
100
-
G. - Creme di latte, fresche, conservate,
concentrate o comunque preparate;
burro; formaggi e latticini per 100
kg.
500
-
* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo
condimento, il prodotto in importazione non e' soggetto al diritto di
visita.
(1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e,
pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni
diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.
DIRITTO DI VISITA (1)
------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
In
In
importazione
esportazione
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------------------------------------------
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H. - Uova di volatili in guscio o sguscia-
te, albume e giallo d'uova freschi,
refrigerati, congelati, essiccati o
altrimenti conservati:
I. Uova da cova.......... per 100 kg.
1.000
-
II. Uova in guscio per uso alimentare
per 100 kg.
200
-
III. Altri................. per 100 kg.
500
-
I. - Miele naturale........... per 100 kg.
1.000
-
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi
opoterapici per 100 kg.
1.000
-
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e
loro cascami; ossa, corna, unghie,
zoccoli, artigli, becchi e loro pol-
veri e cascami............per 100 kg.
50
-
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi,
congelati, salati o secchi...........
per 100 kg.
500
-
N. - Altri avanzi di origine animale, non
nominati ne compresi altrove, sogget-
ti a visita sanitaria per 100 kg.
50
-
O. - Strutto ed altri grassi atti all'ali-
mentazione umana, di origine animale,
allo stato naturale o comunque prepa-
rati e conservati; prodotti contenen-
ti strutto o altri grassi di origine
animale, atti all'alimentazione umana
......................... per 100 kg.
500
-
(1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni
diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.
DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI
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DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
In
In
importazione
esportazione
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P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli
di pesci e di mammiferi marini, desti-
nati ad usi industriali diversi dalla
fabbricazione di prodotti alimentari
per 100 kg.
50
-
Q. - Cera d'api................
per 100 kg.
500
-
R. - Mangimi:
I. Semplici, di origine animale (farine,
escluse quelle di ossa; latte, latti-
cello e siero di latte, in polvere;
grassi, oli, carni ed altri prodotti,
per uso zootecnico)....... per 100 kg.
50
-
II. Composti, contenenti mangimi semplici
di origine animale........ per 100 kg.
100
-
S. - Pelli gregge:
I. Fresche, fresche salate o salate
per 100 kg.
250
-
II. Secche o secche salate.... per 100 kg.
300
-
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani,
in massa:
I. Sucidi.................... per 100 kg.
100
-
II. Lavati, anche carbonizzati............
per 100 kg.
200
-
U. - Cascami di lana e di peli (fini o
grossolani).
per 100 kg.
50
-
(1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni
diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI -
GIOLITTI - PRETI -
NATALI - FERRARI AGGRADI
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE