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Leggi d'Italia

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)



Legge Ordinaria n. 1239 del 30/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1971 n. 26)
Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle
carni,  dei  prodotti  ed  avanzi  animali  ai  confini  dello Stato,
prevista  dall'articolo  32  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed
integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
settembre  1947,  n.  1099,  e  con  legge 23 gennaio 1968, n. 30, e'
sostituita dalla seguente:

                                         
 DIRITTO DI VISITA (1)
                                         
------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI 
 In 
 In
                                         
importazione
esportazione
                                         
 

                                         
 Lire 
 Lire
-----------------------------------------
------------
-----------
                                         
 

A. - Animali mammiferi vivi: 
 

                                         
 

I. Delle seguenti specie domestiche: 
 

 a) cavalli, asini, muli e bardotti; 
 

 della specie bovina, compresi gli 
 

 animali del genere bufalo per capo 
 1.000 
 1.000
 b) della specie suina....... per capo 
 400 
 400
 c) della specie ovina e caprina...... 
 

  per capo 
 100 
 100
d) conigli............... per 100 kg. 
 1.000 
 1.000
e) vitellame giovane destinato al- 
 

l'ingrasso di peso non superiore 
 

ai 300 chilogrammi....... per capo 
 500 
 500

II. Delle seguenti specie selvatiche: 
 

equidi, ruminanti, suini per 100 kg. 
 1.000 
 1.000

III. Lemuri o proscimmie, chirotteri,
 

insettivori, roditori, maldentati, 
 

monotreni.............. per 100 kg. 
 500 
 500

IV. Altri: 
 

a) di peso unitario uguale o inferio- 
 

re a 100 chilogrammi..... per capo 
 500 
 500
b) di peso unitario superiore a 100 
 

chilogrammi per capo 
 1.000 
 1.000
                                        
 


B. - Altri animali vivi: 
 


I. Volatili da cortile (galli, galli- 
 

ne, polli, anatre, oche, tacchini, 
 

faraone, e loro piccoli comunque 
 

allevati); piccioni domestici...... 
 

per 100 kg. 
 1.000 
 1.000

II. Uccelli e rettili...... per 100 kg. 
 1.000 
 1.000

III. Pesci, crostacei, molluschi (com- 
 

presi i testacei) e mammiferi mari- 
 

                                        
 

a) diversi da quelli destinati alla 
 

alimentazione umana... per 100 kg. 
 500 
 500
b) destinati alla alimentazione umana 
 

per 100 kg. 
 150 
 150

IV. Altri.................. per 100 kg. 
 500 
 500
                                        
 

  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                       
 DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI 
---------------------------
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI 
 In 
 In
                                       
 importazione 
esportazione
                                       
 Lire 
 Lire
---------------------------------------
--------------
-----------
                                       
 

C. * Prodotti surgelati di origine animale 
 

o contenenti prodotti di origine ani- 
 

male, atti all'alimentazione umana, 
 

esclusi i prodotti di cui alla suc- 
 

cessiva voce E, punto I.. per 100 kg. 
 1.000 
 -
                                       
 

D. * Carni e frattaglie commestibili (com- 
 

preso il lardo), comunque conservate 
 

o preparate; altre preparazioni e 
 

conserve di carni o di frattaglie; 
 

estratti e sughi di carne; minestre e 
 

brodi, preparati, contenenti carne: 
 

I. Carni bovine congelate: 
 

a) per uso alimentare diretto...... 
 

per 100 kg. 
 500 
 -
b) per uso industriale per 100 kg. 
 300 
 -
II. Altri................. per 100 kg. 
 1.000 
 -
                                                        

                                           
 

E. - Pesci, crostacei e molluschi (compre- 
 

si i testacei), atti alla alimenta- 
 

zione umana: 
 

I. Freschi, refrigerati o congelati, 
 

surgelati per 100 kg. 
 150 
 -
II. Salati o in salamoia, secchi o af- 
 

fumicati per 100 kg. 
 200 
 -
III. Preparati o conservati per 100 kg. 
 450 
 -
                                           
 

F. - Latte atto all'alimentazione umana 
 

 (compreso quello di pecora e di ca- 
 

pra): 
 

I. Fresco, intero o scremato......... 
 

per 100 kg. 
 200 
 -

II. Conservato, concentrato o comunque 
 

preparato per 100 kg. 
 400 
 -

III. Latticello e siero di latte....... 
 

per 100 kg. 
 100 
 -
                                           
 

G. - Creme di latte, fresche, conservate, 
 

concentrate o comunque preparate; 
 

burro; formaggi e latticini per 100 
 

kg. 
 500 
 -
  *   Allorquando   il   prodotto  animale  sia  costituito  da  solo
condimento, il prodotto in importazione non e' soggetto al diritto di
visita.
  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da  ricerche di laboratorio; il diritto di visita e,
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                          
 DIRITTO DI VISITA (1)
                                          
------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI 
 In 
 In
                                          
importazione
 esportazione
                                          
 Lire 
 Lire

------------------------------------------
------------
-----------
                                          
 

H. - Uova di volatili in guscio o sguscia-
 


te, albume e giallo d'uova freschi, 
 

refrigerati, congelati, essiccati o 
 

altrimenti conservati: 
 

I. Uova da cova.......... per 100 kg. 
 1.000 
 -
II. Uova in guscio per uso alimentare 
 

per 100 kg. 
 200 
 -
III. Altri................. per 100 kg. 
 500 
 -
                                          
 

I. - Miele naturale........... per 100 kg.
 1.000 
 -
                                          
 

K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi
 

opoterapici per 100 kg. 
 1.000 
 -
                                          
 

L. - Setole, crini, peli, piume, penne e
 

loro cascami; ossa, corna, unghie, 
 

zoccoli, artigli, becchi e loro pol- 
 

veri e cascami............per 100 kg. 
 50 
 -
                                          
 

M. - Budella, vesciche e cagli, freschi,
 

congelati, salati o secchi........... 
 

per 100 kg. 
 500 
 -
                                          
 

N. - Altri avanzi di origine animale, non
 

nominati ne compresi altrove, sogget- 
 

ti a visita sanitaria per 100 kg. 
 50 
 -
                                          
 

O. - Strutto ed altri grassi atti all'ali-
 

mentazione umana, di origine animale, 
 

allo stato naturale o comunque prepa- 
 

rati e conservati; prodotti contenen- 
 

ti strutto o altri grassi di origine 
 

animale, atti all'alimentazione umana 
 

......................... per 100 kg. 
 500 
 -
                                          
 

  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                     
 DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI 
------------
------------
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI 
 In 
 In
                                     
importazione
esportazione
                                     
 Lire 
 Lire
-------------------------------------
------------
------------
                                     
 

P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli
 

di pesci e di mammiferi marini, desti-
 

nati ad usi industriali diversi dalla
 

fabbricazione di prodotti alimentari
 

per 100 kg. 
 50 
 -
                                      
 

Q. - Cera d'api................
per 100 kg. 
 500 
 -
                                      
 

R. - Mangimi: 
 



I. Semplici, di origine animale (farine, 
 

escluse quelle di ossa; latte, latti- 
 

cello e siero di latte, in polvere; 
 

grassi, oli, carni ed altri prodotti, 
 

per uso zootecnico)....... per 100 kg. 
 50 
 -
II. Composti, contenenti mangimi semplici 
 

di origine animale........ per 100 kg. 
 100 
 -
                                           
 

S. - Pelli gregge: 
 

I. Fresche, fresche salate o salate 
 

per 100 kg. 
 250 
 -
II. Secche o secche salate.... per 100 kg. 
 300 
 -
                                           
 

T. - Lane in massa, peli fini o grossolani,
 

in massa: 
 

I. Sucidi.................... per 100 kg. 
 100 
 -
II. Lavati, anche carbonizzati............ 
 

                                per 100 kg.
 200 
 -
                                           
 

U. - Cascami di lana e di peli (fini o
 

grossolani). 
 

                                per 100 kg.
 50 
 -

                                           
 

  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                              COLOMBO - MARIOTTI -
                                              GIOLITTI - PRETI -
                                           NATALI - FERRARI AGGRADI
                                                 - GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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