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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei
territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di
Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee e' tenuto a farne
denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di
90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.