Legge Ordinaria n. 1294 del 30/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1971 n. 37)
Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  di  spesa  previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo
1963,  n.  285,  e  dall'articolo  1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1095,  per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e'
elevato  a  16  miliardi.  Con  tale  somma  il  Ministero dei lavori
pubblici  provvedera'  altresi'  all'arredamento del nuovo palazzo di
giustizia ed alle spese di progettazione.
 

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