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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo
1963, n. 285, e dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1095, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e'
elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori
pubblici provvedera' altresi' all'arredamento del nuovo palazzo di
giustizia ed alle spese di progettazione.