Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applica anche per
l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a
servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano
gia' esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi,
sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle
aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della
presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.
La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con
provvedimento del Ministro per la marina mercantile.
L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette
viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi
compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite,
e sempreche' siano ritenuti giustificati, dal punto di vista
tecnico-economico, da una apposita commissione interministeriale
composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del
Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle
opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - TAVIANI -
FERRARI AGGRADI -
LAURICELLA - MANNIRONI
Visto, il Guardasigilli: REALE