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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore
dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti
dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.