Legge Ordinaria n. 14 del 02/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1970 n. 40)
Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  dipendenti  da aziende artigiane operanti nel settore
dell'edilizia  e  affini  sono  concessi i medesimi benefici previsti
dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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