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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della
Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni
conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai
compartimenti di traffico aereo, gia' prorogato al 31 dicembre 1968,
per effetto della legge 22 giugno 1967, n. 490, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1973.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - GASPARI - BOSCO
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA