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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto
5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1
della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma e' sostituito dai
seguenti:
"Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione,
la cattura di uccelli e' permessa esclusivamente da appostamenti
fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei
unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a
scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia
applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in
commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.
Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate
le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli
uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti
dalla volonta' dell'uccellatore, devono essere immediatamente
annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della
caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale
utilizzazione, e' vietata.
Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati
nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino
iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati
autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli
temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato
provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate
con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed
iscritte nel predetto elenco.
Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono
iscritti, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento
ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta
di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le
associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un
rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due
rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante
dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio
di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le
esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione
provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi
dalla sua costituzione.
Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale
possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della
provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del
comitato provinciale della caccia.
Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore e'
punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di
recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un
periodo da due a tre anni.
In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali
penalita' per le irregolarita' nella cattura, il contravventore e'
punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.
Le licenze per la detta attivita' venatoria sono rilasciate e
rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze
di caccia".