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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e'
autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai
sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961,
n. 1268, e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra'
superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L.
245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.