Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli
edifici di centri sociali e di asili-nido, dei conventi dei
Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in
provincia di Palermo, nonche' degli edifici di interesse storico,
artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da
quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici
medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.
Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni
di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.