Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni
forma di attivita' commerciale e industriale, comprese le attivita'
agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista
dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' stabilita in lire 2,50 per
cento per le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.
Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sara' applicata
nella misura massima del 2 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - MAGRI - BOSCO
- SEDATI
Visto, il Guardasigilli: GAVA