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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300
milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per
contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del
3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla
costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature
alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale,
onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo,
nonche' all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico
generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresi' conferite
all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12
marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.