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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del
personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41
ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la
durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a
quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero
precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei
compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9
e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.