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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole
"medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le
parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche'
agraria e medicina veterinaria".
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione
nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE