Legge Ordinaria n. 289 del 11/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1970 n. 128)
Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti
dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la
frazione  di  anno  superiore  a  sei  mesi deve intendersi come anno
intero.
  Nello  stesso  primo  comma  dell'articolo  6 della citata legge le
parole  "escluso  quello  corrispondente  alla  ferma  di  leva" sono
sostituite dalle seguenti: "escluso, per tutte e tre le forze armate,
il  periodo  corrispondente  alla  durata  della ferma di leva presso
l'Esercito e l'Aeronautica".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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