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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti
dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la
frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno
intero.
Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le
parole "escluso quello corrispondente alla ferma di leva" sono
sostituite dalle seguenti: "escluso, per tutte e tre le forze armate,
il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso
l'Esercito e l'Aeronautica".