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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato fino al 31
dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per
i caduti, i comuni e le province.
Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate
alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione
delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare
- Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968,
numero 341.