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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il
31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna,
del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di
Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di
Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma,
del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la
istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da
Palestrina di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con
l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il
complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente
all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.