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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio
1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, la
qualifica non inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e'
richiesta per uno solo degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, fermo
restando il requisito di almeno cinque anni di servizio complessivo.