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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni
provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali
per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato,
fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della
legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi.
Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei
delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue
provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio
centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia
per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in
relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.