Legge Ordinaria n. 308 del 15/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1970 n. 133)
Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925,
n. 2578, e' cosi' modificato: 
  "Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e  sono
rieleggibili. 
  Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio  provinciale,  a
seconda delle competenze, provvede nei  trenta  giorni  successivi  a
quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e  la
giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre  che  le  relative
deliberazioni siano divenute esecutive. 
  La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in  cui,
anche durante  il  quinquennio,  sia  insediato  un  nuovo  consiglio
comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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