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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925,
n. 2578, e' cosi' modificato:
"Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a
seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a
quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la
giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative
deliberazioni siano divenute esecutive.
La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui,
anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio
comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni".