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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato
dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, e' sostituito dal
seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della
nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi
un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio
per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo
parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con
organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche'
abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le
preture con organico di due o piu' cancellieri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE