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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale
dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi
dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, e'
elevato rispettivamente a 50 e 20 unita'.