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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e' sostituito dal
seguente:
"Al personale militare inviato in missione all'estero per un
periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non
inferiore a 15 mesi e' dovuto anche il rimborso delle spese di
viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle
condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre
che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi
10 mesi della missione".