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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n.
395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto
1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e
per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito
dal termine di anni cinquantacinque.