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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 33 del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni
nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire
1.400.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.