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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il
personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed
i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex
combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime
civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra,
profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di
appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il
computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in
prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in
licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso
reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai
fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento
della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per
l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il
conferimento della successiva classe di stipendio, paga o
retribuzione.