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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la
legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con la legge 20 ottobre
1960, n. 1227, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1239, con la legge 22
novembre 1961, numero 1286, con la legge 14 maggio 1965, n. 498, e
con la legge 27 luglio 1967, n. 668, sono sostituite da quelle
allegate alla presente legge.