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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal
seguente:
"I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale
che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni
dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico
ed economico dei singoli corsi".