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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale
presso le saline dell'Amministrazione autonomia dei monopoli di
Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne
salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo
complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono
inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio
ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno
localmente indetti ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo
1955, n. 265.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati
devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; apposita domanda alla
Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45°
anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo
1962, n. 143.