Legge Ordinaria n. 360 del 27/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  operai  giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale
presso  le  saline  dell'Amministrazione  autonomia  dei  monopoli di
Stato,  che  abbiano  prestato  servizio  nelle  due  ultime campagne
salifere  delle  saline  stesse  e  che  abbiano  compiuto un periodo
complessivo  di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono
inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio
ad  esaurimento  nella  branca  sali, attraverso concorsi che saranno
localmente  indetti  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 31 marzo
1955, n. 265.
  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma precedente, gli interessati
devono  presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  apposita  domanda  alla
Direzione  generale  dei  monopoli  e non devono aver superato il 45°
anno  di  eta'  alla  data  di entrata in vigore della legge 28 marzo
1962, n. 143.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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