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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere
stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in
servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che
negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun
anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle
agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento,
attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e
manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo
1955, n. 265.
L'assenza dal servizio per comprovata malattia e' considerata come
presenza al lavoro.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati
debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione
generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di
eta' al 1 gennaio 1960.
I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei
concorsi presso le manifatture.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - PRETI
Visto, il
Guardasigilli: REALE