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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e'
stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica
militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744,
convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive
modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:
"I sottufficiali, graduati e militari di truppa della aeronautica
militare sono iscritti nei seguenti ruoli:
ruolo naviganti;
ruolo specialisti.
Il ruolo naviganti e' costituito dai sottufficiali, graduati e
militari di truppa muniti del brevetto di pilota.
Il ruolo specialisti e' costituito dai sottufficiali, graduati e
militari di truppa che hanno superato appositi corsi
tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle
attivita' operative e logistiche dell'aeronautica militare.
I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non e' ammesso passaggio
di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge.
In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i
sottufficiali del ruolo specialisti sono ripartiti in categorie e
specialita', stabilite con determinazione ministeriale. Con
determinazione ministeriale si provvede altresi' a fissare le
modalita' per il passaggio dall'una all'altra categoria".