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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo di solidarieta' nazionale).
Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente
infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta
affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte
del Ministero del tesoro nell'anno 1.970.
Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire,
in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita'
atmosferiche:
a) il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate
esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle
strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere
pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la
ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e
interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana;
c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di
produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli
eventi calamitosi.
Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai
sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle
variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al
30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso
"Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a
raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.