Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti,
ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n.
808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17
dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica
di indennita' di aeronavigazione. Detta indennita' e' stabilita, in
relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge
normalmente l'attivita' di volo, nelle misure indicate nell'annessa
Tabella I.
Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della
Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi
di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto
intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per
l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi
condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennita' mensile
di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare mensile di
lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971.
Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali
di volo e che vi svolgono con carattere di continuita' effettive
mansioni di pilota collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta
all'indennita' mensile di cui al primo comma, una indennita' mensile
supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1
gennaio 1971, non cumulabile con l'indennita' supplementare di cui al
comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e
6.
Sono soppresse le indennita' mensili supplementari di
aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle
norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e
successive modificazioni.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27
luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.