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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.155 milioni per far fronte
all'onere posto a carico dell'Italia per l'anno 1969 in attuazione
dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n.
1/67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta autorita' della CECA concernente
il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica
della Comunita', prorogato al 31 dicembre 1969 con Decisione n.
2177/68 del 27 dicembre 1968 della commissione delle Comunita'
europee.