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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni
accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso la universita' che, in via
di fatto, e' stata in funzione in tali anni nella citta' di Assisi,
sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico
1970-71, presso le facolta', statali e riconosciute dallo Stato, di
magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente
successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato
complessivamente almeno la meta' degli esami previsti dal piano degli
studi di detta universita', secondo la tabella A allegata alla
presente legge.
In nessun caso e' consentita soluzione di continuita' negli anni di
iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.
Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva,
purche' iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta
universita', sara' ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi
precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un
massimo di due anni.